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Marche, del. n. 145 – Procedimento di spesa interventi eseguiti in occasione del sisma del 2002


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla regolarità, sotto il profilo contabile, del procedimento di spesa indicato dalla circolare esplicativa dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile in relazione agli interventi a gestione pubblica e privata sostenuti dal Comune in occasione del sisma del 2002, alla luce di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della l.r. 8/2015.L’ente ha premesso che l’Agenzia Regionale della Protezione Civile, delegata dalla normativa regionale a liquidare e pagare alle imprese le competenze effettivamente spettanti per i lavori eseguiti sui PEU/PES pubblici e privati, ha emanato una circolare esplicativa del 20.07.2015, indicante il procedimento di spesa da effettuare.

Tale nota, oltre ad aver frazionato la competenza ad eseguire il pagamento tra l’A.R.P.C. ed il soggetto attuatore, ha peraltro differenziato la tipologia degli interventi a gestione pubblica da quella degli interventi a gestione privata.

In particolari, per agli interventi a gestione pubblica, l’ente è tenuto a pagare, dopo aver appaltato i lavori e stipulato i contratti con le imprese ed i professionisti, unicamente l’imposta sul valore aggiunto e, nel caso dei professionisti, anche la ritenuta d’acconto.

Spetta, quindi, all’Agenzia provvedere al pagamento del valore imponibile risultante dalle fatture.

In relazione agli interventi a gestione privata, per converso, nonostante non sia stato contabilizzato alcun impegno da parte del Comune, non avendo questo concluso alcun contratto (stipulato, al contrario, da un consorzio privato), l’ente è tenuto a sostenere il pagamento, previo riversamento nelle casse comunali da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile, della ritenuta d’acconto delle fatture emesse dagli incaricati professionisti nei confronti del detto consorzio.

L’Agenzia, pertanto, assume l’obbligo di pagare l’imponibile e l’imposta sul valore aggiunto di tali fatture.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 145/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 ottobre, hanno chiarito che l’ente è tenuto ad una rappresentazione della situazione di fatto delle entrate da accertare e riscuotere e delle spese da impegnare e pagare.

Pertanto, per gli interventi a gestione pubblica, gli accertamenti (e le riscossioni) e gli impegni (e i pagamenti), piuttosto che riguardare l’importo integrale previsto dal contratto, dovranno avere ad oggetto esclusivamente l’importo dell’imposta sul valore aggiunto e, nel caso di conferimento a professionisti, anche della ritenuta d’acconto, essendo per entrambe previsto il pagamento da parte del Comune, previo riversamento nelle casse comunali da parte dell’A.R.P.C.

Allo stesso modo, per gli interventi a gestione privata, prescindendo dalla circostanza che i contratti non siano stati conclusi dal Comune ma dal Consorzio privato, la corretta contabilizzazione richiederà l’iscrizione di entrate e di spese nei limiti dell’importo della ritenuta d’acconto delle fatture emesse dagli incaricati professionisti nei confronti del detto consorzio, essendo oggetto di pagamento da parte del Comune, previo riversamento nelle casse comunali da parte dell’A.R.P.C.

In relazione alle distinte tipologie di entrate o spese, occorrerà procedere alla corretta imputazione per intero ai pertinenti capitoli con relativa distinzione tra entrate e spese in conto corrente o capitale (o in termini residuali anche in conto terzi), indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo di destinazione delle somme riscosse e di un obbligo di rendicontazione nei confronti del soggetto erogatore delle stesse.

Come evidenziato dai magistrati contabili, agendo l’Ente-Comune non in mancanza di un interesse diretto, ma per il conseguimento di propri fini istituzionali, non può dirsi conforme alla vigente normativa la diversa – seppur ipotizzabile – allocazione delle entrate (e spese) in parola tra le entrate (e spese) c/terzi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 145-15

 


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