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L’omessa acquisizione del CIG non invalida la gara


La mancata acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) da parte della Stazione appaltante non comporta la nullità dell’intera procedura.

Questo il principio espresso dal Tar Emilia-Romagna, sez. II, con la sentenza n. 809 dell’11 settembre 2015.

Con l’entrata in vigore della legge 136/2010, sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al d.lgs. n. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto.

Uno degli adempimenti dei concorrenti che la lex specialis deve richiamare è l’obbligo di corrispondere il contributo dovuto all’Autorità (calcolato in base alla delibera in vigore alla data di avvio della procedura di scelta del contraente) e di comprovare tale pagamento in sede di offerta allegando la relativa ricevuta rilasciata all’atto del pagamento in conformità alle istruzioni emanate dall’Autorità.

Secondo le istruzioni fornite dall’Autorità con proprie deliberazioni e comunicati, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il CIG in un momento antecedente alla indizione della gara, nonché a riportarlo nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Da tale omissione, secondo i giudici amministrativi, non può comunque discendere la nullità della procedura concorsuale, in quanto la sanzione della nullità deve essere espressamente prevista dalla legge e non può essere desunta in via d’interpretazione dai provvedimenti attuativi emanati dall’Autorità.

 


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