La mancata acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) da parte della Stazione appaltante non comporta la nullità dell’intera procedura.
Questo il principio espresso dal Tar Emilia-Romagna, sez. II, con la sentenza n. 809 dell’11 settembre 2015.
Con l’entrata in vigore della legge 136/2010, sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al d.lgs. n. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto.
Uno degli adempimenti dei concorrenti che la lex specialis deve richiamare è l’obbligo di corrispondere il contributo dovuto all’Autorità (calcolato in base alla delibera in vigore alla data di avvio della procedura di scelta del contraente) e di comprovare tale pagamento in sede di offerta allegando la relativa ricevuta rilasciata all’atto del pagamento in conformità alle istruzioni emanate dall’Autorità.
Secondo le istruzioni fornite dall’Autorità con proprie deliberazioni e comunicati, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il CIG in un momento antecedente alla indizione della gara, nonché a riportarlo nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
Da tale omissione, secondo i giudici amministrativi, non può comunque discendere la nullità della procedura concorsuale, in quanto la sanzione della nullità deve essere espressamente prevista dalla legge e non può essere desunta in via d’interpretazione dai provvedimenti attuativi emanati dall’Autorità.