Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Il principio della “scissione degli effetti” della notifica si applica solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali


La sezione Terza giurisdizionale centrale decide sull’appello presentato avverso una sentenza di prime cure emessa per il danno erariale derivante dalla corresponsione di emolumenti connessi allo svolgimento di attività lavorativa svolta dal personale – oltre che dal dirigente che aveva liquidato gli emolumenti medesimi – a vario titolo impiegato presso l’ente locale, in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

In particolare, la sezione giurisdizionale ha riaffermato il principio generale, valevole per tutti i dirigenti pubblici, della “omnicomprensività” della retribuzione, unico vero corrispettivo della prestazione resa dal dipendente pubblico, in special modo se riveste la qualifica dirigenziale.

Nella fattispecie, il collegio di prime cure aveva correttamente identificato l’invito a dedurre quale primo atto idoneo a costituire in mora il debitore ma esso era stato notificato il 15 novembre 2011, mentre il “fatto generatore” del danno veniva accertato il 14 novembre 2006, nel momento cioè in cui venivano liquidati gli emolumenti ai dipendenti.

La notifica dell’invito a dedurre era quindi risultata tardiva, essendo trascorso un giorno oltre il quinquennio previsto dalla legge. Come noto il danno si manifesta all’esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile”, anche in relazione alla sua rilevanza giuridica, rendendosi necessaria la “conoscibilità del fatto giuridicamente rilevante ai fini di un’azione risarcitoria”.

Si è ritenuto, quindi, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizi a decorrere, a norma dell’art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui tale modifica si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui il pregiudizio viene percepito o può essere percepito quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, applicando, dunque, unitamente al principio della “conoscibilità del danno”, quello della “rapportabilità causale”.

Alla luce di tali riflessioni, l’approccio all’individuazione del dies a quo della prescrizione non si risolve più nella mera disamina dell’evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell’inadempimento ma si orienta verso una rigorosa analisi delle informazioni, cui il danneggiato ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuto diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l’instaurazione del giudizio. Da qui una rigorosa analisi, da parte del Giudice, del contenuto della diligenza esigibile dal soggetto danneggiato nel caso concreto, ovvero delle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messo in condizioni di accedere o che doveva diligentemente procurarsi.

Per il computo del quinquennio, precisa la sezione d’appello, non assume rilievo la data della consegna dell’atto da parte della Procura all’ufficio incaricato della notifica. L’invito a dedurre, per sua intrinseca natura ordinamentale, svolge la funzione di garantire un contraddittorio anticipato con l’ufficio inquirente, svolgendo quindi una funzione di garanzia nei confronti dell’invitato il quale è così posto in condizione di produrre al Pubblico Ministero elementi di fatto e di diritto od ulteriori elementi di conoscenza attinenti all’ipotesi di danno, reputati dall’invitato medesimo idonei ad indurre “…diverse valutazioni atte a volgere l’istruttoria a proprio favore”.

Data la sua natura di atto recettizio preprocessuale, ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., occorre avere riguardo alla regola della “scissione degli effetti.

La regola della “scissione degli effetti” della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale stabilisce che per il destinatario la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell’atto (ricevimento della raccomandata o decimo giorno dalla spedizione) mentre per il notificante opera l’anticipazione degli effetti al momento della consegna all’ufficiale giudiziario. La scissione della decorrenza degli effetti significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà.

Il principio ha carattere generale e trova, pertanto, applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta, venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte con l’unica differenza che la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tale caso sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale presso l’ufficio postale (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 4 luglio 2011, n. 5827).

Come precisato dalla Sezione giur.le tale principio opera con riferimento agli atti processuali e non anche agli atti recettizi con effetti sostanziali ai fini dell’interruzione di termini di prescrizione e decadenza (quali per l’appunto l’invito a dedurre) laddove opera la tutela dell’interesse del destinatario a conoscere l’avvenuta interruzione del termine (Cass. Sez I, sent. n. 26804 del 2013), sicchè vale il momento in cui l’atto idoneo a costituire in mora il debitore sia giunto a conoscenza legale del destinatario e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale.

 


Richiedi informazioni