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Gare: sufficiente la dichiarazione generale sui requisiti morali del rappresentante legale


La dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante e riferita, in via generale, all’insussistenza delle condizioni ostative circa i requisiti morali previste dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, assorbe l’ulteriore dichiarazione non resa anche per gli altri rappresentanti legali della società.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4583 del 1° ottobre 2015.

Gli ultimi interventi del legislatore nazionale e della giurisprudenza amministrativa hanno segnato il passaggio ad una concezione meno formalistica della fase di ammissione alle gare d’appalto.

In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 16/2014, ha stabilito che per la dichiarazione di assenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara non è necessaria né l’indicazione dettagliata di ogni singola situazione ostativa prevista dall’articolo 38 del codice, né la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa cui si riferiscono i requisiti, quando questi ultimi possono essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici.

Si evidenzia, tuttavia, che tali principi sono stati solo parzialmente accolti dall’Anac.

A ben vedere, infatti, gli ultimi bandi-tipo emanati dall’Autorità, sulla base dei quali le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara (salva la facoltà di derogare previa specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di tassatività) prevedono esclusivamente la possibilità, per il legale rappresentare, di rilasciare una dichiarazione sui requisiti ex articolo 38 del Codice con riferimento a tutti i soggetti elencati nel Codice stesso.

Tuttavia, secondo l’Anac, è necessario che nel corpo della dichiarazione vengano indicati i nominativi dei soggetti per conto dei quali la stessa viene resa.

Ciò in quanto la necessità di evitare aggravamenti procedurali a carico della stazione appaltante deve avere la prevalenza sull’esigenza di semplificazione dell’attività dichiarativa dell’operatore economico che partecipa ad una procedura di affidamento.

Allo stesso modo, l’Autorità non ritiene possibile consentire una dichiarazione onnicomprensiva sul possesso dei requisiti generali.

Infatti, al fine di responsabilizzare i concorrenti con riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese, è necessario che le stesse siano rese specificatamente con riferimento a ciascun requisito.

E’ evidente, pertanto, che il quadro normativo si presenta molto complesso, a volte contraddittorio ed in continua evoluzione.

Soprattutto se si considera che con l’approvazione da parte del legislatore comunitario delle tre nuove direttive in materia di appalti e concessioni (23/2014 che disciplina le concessioni di servizi e lavori, 24/2014 che disciplina gli appalti di forniture, servizi e lavori e la 25/2014 che disciplina gli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali), ha preso avvio per il nostro legislatore la complessa attività di recepimento che, nell’attuale momento storico, costituisce un’importante occasione per rivedere l’attuale normativa nazionale in materia di appalti.

Si profila, quindi, un nuovo e pesante intervento sul Codice dei Contratti.

A tal proposito si segnala il seminario di studi “La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee”, che si propone di analizzare il quadro legislativo di riferimento, attraverso una comparazione tra le norme esistenti e i mutamenti connessi alle nuove Direttive UE, al fine di orientare le scelte degli operatori in vista dei nuovi adempimenti richiesti.

 

 


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