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Veneto, del. n. 429 – Indebitamento p.a.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’estinzione di un mutuo in essere con pagamento di penale e alla riaccensione di altro mutuo finalizzato non a realizzare investimenti, ma a coprire gli oneri di quello estinto.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 429/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno evidenziato che la disciplina dell’indebitamento delle amministrazioni locali, oltre che nell’articolo 202 e ss. del Tuel, trova le sue previsioni nella legge 350/2003, ed in particolare all’art. 3 commi da 16 a 20.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio del bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni – operata dalla legge costituzionale n. 1/2012, i cui principi hanno ricevuto attuazione con la legge n. 243/2012 – ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall’articolo 119 della Costituzione, anch’esso oggetto di modifica e che andranno a restringere ulteriormente il livello di indebitamento ammesso, essendo consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso al debito solo con la contestuale definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell’equilibrio complessivo dell’aggregato dell’indebitamento regionale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 429-15

 


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