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CC, sez. giurisd. Toscana, sent. n. 177 – Le responsabilità in caso di riconoscimento di debiti fuori bilancio


La sentenza in esame contiene profili di rilievo in ordine al riconoscimento di debiti fuori bilancio ed alle connesse responsabilità, non sempre considerate con la dovuta attenzione al momento dell’assunzione della delibera consiliare ai sensi degli artt. 192 – 194 del TUEL.

In sostanza, nel caso di specie, il Consiglio comunale ha riconosciuto quale debito fuori bilancio l’importo attinente a lavori di somma urgenza effettuati in modo irregolare, senza seguire le regole procedurali stabilite dalla specifica disciplina regolatoria.

La Corte dei conti ha accertato che gli affidamenti dei lavori erano avvenuti “su presupposti assolutamente non attendibili sì da violare i principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa nonché il criterio del confronto concorrenziale, sancito dalla normativa di settore di cui al D.Lgs. 163/06”. E’ stato verificato che era incompleta ed inattendibile la contabilità dei lavori, così come inattendibili erano le indicazioni sulla tempistica di svolgimento degli interventi, gli atti redatti, firmati e certificati da parte dei funzionari pubblici.

Da ultimo è stato messo in luce che risultava “disatteso quanto normativamente stabilito in materia di procedure amministrativo-contabili, stante che all’ordine di esecuzione di lavori non è seguita la deliberazione autorizzativa con la quale si sarebbe dovuto provvede anche alla copertura della spesa (per inciso intervenuta il 24 novembre 2008 dopo la delibera di riconoscimento di debito del 30 settembre 2008)”.

L’insieme degli elementi indicati sopra ha condotto i giudici contabili a ritenere che non sussistessero le condizioni per la riconoscibilità del debito fuori bilancio e ad accertare, quindi, la conseguente responsabilità del tecnico che aveva seguito i lavori, dell’Assessore che aveva proposto il riconoscimento del debito e del Segretario comunale “che ha assistito alla seduta consiliare del 30 settembre 2008, ed in relazione alle funzioni di assistenza giuridico amministrativa avrebbe dovuto rilevare la carente documentazione o quantomeno la violazione di quanto normativamente previsto in tema di regolarizzazione dell’ordinazione fatta a terzi, con i correlati limiti oggettivi relativi al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio”.

In conclusione, la mancata verifica della effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del debito unitamente ad irregolarità che si siano verificate nella procedura sostanziale che si vuole ricondurre nella contabilità dell’Ente sono circostanze idonee a comportare l’insorgenza di una specifica responsabilità patrimoniale dei soggetti che hanno seguito la procedura amministrativa e di quelli che propongono il riconoscimento senza verificare l’esistenza effettiva dei presupposti.

 


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