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CC, App. I, sent. n. 486 – Amministratori delle fondazioni a partecipazione pubblica


La pronuncia in esame riguarda una questione che presenta particolare rilievo per le amministrazioni locali, toccando il tema delle fondazioni costituite o partecipate da Enti pubblici.

La Prima Sezione d’appello ha ritenuto che sussiste la giurisdizione della corte dei conti nel caso di illeciti commessi dagli amministratori della Fondazione che abbiano arrecato danno a quest’ultima.

In questo modo, nonostante la natura privata che solitamente viene affermata, le responsabilità inerenti alle fondazioni, modello organizzativo sempre più adottato per lo svolgimento di servizi o di attività di interesse dell’Ente pubblico, sono state attratte nell’area dell’azione pubblica spettante al Pubblico ministero contabile.

In proposito, recentemente, la Corte di cassazione a Sezioni Unite aveva statuito che rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario l’accertamento della responsabilità del Direttore generale della fondazione Federico II di Napoli, organismo che fra i soggetti costitutori vedeva la presenza di Enti pubblici, in base alla considerazione che anche nei confronti degli organismi partecipati da Enti pubblici valgono le ordinarie regole di accertamento della responsabilità previste dal codice civile (Cass. civ. Sez. un. 2 settembre 2013, n. 20075).

Tuttavia, la sentenza in esame, con un’ampia ed articolata motivazione, ha evidenziato le ragioni opposte che militavano in favore dell’applicazione delle regole sulla responsabilità contabile.

E’ stato evidenziato, quindi, che l’esame dell’atto costitutivo e dello Statuto evidenziavano che “le funzioni svolte sono di interesse pubblico; 2) la gestione della fondazione in esame è soggetta a direzione e controllo da parte dell’ente pubblico fondatore (e dagli altri soci pubblici, che comunque costituiscono la maggioranza dei componenti); 3) gli organi di amministrazione, direzione e vigilanza sono costituiti da membri nominati in prevalenza dagli enti pubblici di cui innanzi; 4) l’attività è finanziata (direttamente o indirettamente) in modo maggioritario da enti pubblici”.

Gli indici riportati sopra hanno portato i giudici contabili a ritenere che sia opinabile ritenere privata la natura di una fondazione che presenti le caratteristiche appena richiamate.

In ogni caso, è sottolineato nella sentenza che anche qualora si ritenesse privata la natura della fondazione occorrerebbe verificare quali siano le funzioni per le quali è stata costituita, con la conseguenza che se l’organismo svolge funzioni di pubblico interesse mediante l’impiego di risorse da qualificare come pubbliche si avrebbe comunque un “conseguente incardinamento della giurisdizione contabile per ipotesi di danni ingiusti arrecati all’ente per effetto di una non corretta gestione delle relative risorse”.

In sostanza, la magistratura contabile, nonostante una posizione più rigida della Corte di cassazione, è ferma nel ritenere che debbano essere perseguite in sede di responsabilità amministrativa le condotte tenute da organismi costituiti da Enti pubblici, che utilizzino risorse pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico. A questo riguardo il caso della fondazione assume rilievo centrale in considerazione del crescente ricorso da parte degli Enti locali a questo modello organizzativo.

 


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