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Acquisti centralizzati: obbligate anche le società in house strumentali?


Le società in house strumentali, comprese quelle preposte allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti, partecipate dai comuni non capoluogo di provincia, secondo l’Anac non sono obbligate all’obbligo degli acquisti centralizzati, ma i comuni non capoluogo devono attivarsi per garantire che le loro partecipate strumentali si adeguino.

Al contrario, tale vincolo non sussisterebbe per le società in house di servizi pubblici locali.

L’Anac, nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, depositata il 1 ottobre 2015, ha infatti invitato i comuni non capoluogo di provincia a porre in essere, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, “ogni misura idonea ad un adeguato coinvolgimento delle società strumentali per l’individuazione delle modalità attuative dell’obbligo di aggregazione imposto dall’articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006”.

Come dire, non potendo sostenere che nelle norme sono previsti vincoli che il legislatore non ha scritto, si obbligano gli enti soci ad approvare atti vincolanti per le loro partecipate, facendo gravare la responsabilità sui soci.

Il sistema di centralizzazione degli acquisti, che dovrebbe attuarsi dal 1° novembre 2015, è disciplinato da disposizioni che hanno un ambito soggettivo che coinvolge esclusivamente i Comuni non capoluogo.

Nella determinazione sopra richiamata, l’Anac ha però fornito un’interpretazione “sibillina”, sostenendo la formale non vincolatività verso le società in house, ma richiamando gli enti soci a far garantire alle loro in house gli stessi vincoli legislativi propri delle p.a., in quanto nella sostanza tali organismi non “possono che essere considerati alla stregua di una p.a”.

Appare necessario rilevare che nella relazione AIR (“analisi di impatto della regolamentazione”), che la stessa Autorità ha predisposto sulla determina in quanto atto che ha un impatto sul mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento del 27 novembre 2013 dell’Anac), è stato chiarito che “tenuto conto del quadro normativo in materia e, nel contempo, ritenute condivisibili le difficoltà applicative espresse, soprattutto nella parte in cui sono stati sollevati problemi operativi (…) la determinazione dell’Autorità ha optato, nella consapevolezza della non univocità del quadro normativo di riferimento, per una soluzione che possa coinvolgere le società in house, soprattutto strumentali e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dei comuni non capoluogo di provincia, nell’aggregazione non in forma obbligatoria ma facoltativa”.

Pertanto, l’obbligo di acquisti centralizzati vale solo per i comuni non capoluogo, ma se gli enti soci si attiveranno varrà anche per le società in house strumentali, come poi queste potranno davvero dar attuazione a tali vincoli non è dato saperlo, tenuto conto che anche l’Anac ha evidenziato che vi sono “difficoltà applicative espresse, soprattutto nella parte in cui sono stati sollevati problemi operativi”.

 


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