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Lombardia, del. n. 314 – Opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 314/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno ricordato che l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie, di rilevanza comunitarie, sono soggette al Codice dei contratti.

Per le opere sotto soglia, l’operatore privato può eseguire direttamente e senza formalità̀ le opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia comunitaria (mentre l’indizione della gara trova applicazione solo per le opere di urbanizzazione secondaria).

L’importo da porre a scomputo degli oneri di urbanizzazione deve essere preliminarmente determinato in relazione al computo metrico estimativo, ritenuto congruo dai competenti uffici comunali.

Come evidenziato dai magistrati contabili ciò non preclude, nel caso che dalla contabilità di fine lavori risultasse un importo effettivamente speso dall’attuatore inferiore a quello determinato a monte – ove ovviamente detto importo fosse inferiore alla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione – che il Comune possa chiedere al privato attuatore la differenza tra il primo importo e quello effettivamente speso.

Tale valore differenziale potrà essere corrisposto all’amministrazione comunale, a scelta di quest’ultima, o sotto forma di conguaglio economico o sotto forma di opere complementari ed integrative.

Allo stesso modo, nel caso in cui sussista l’obbligo di legge di espletare la gara d’appalto, il ribasso d’asta compete al Comune.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 314-15

 


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