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Lombardia, del. n. 292 – Assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 90 del Tuel


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere, ex articolo 90 del Tuel, una unità di personale part-time, da destinare all’Ufficio di Staff.I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 292/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno ribadito che i vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014, finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale,

si riferiscono alle sole “assunzioni a tempo indeterminato”, non alle “assunzioni” genericamente intese.

Solo alle province sono vietate anche le assunzioni a tempo determinato, oltre che gli incarichi ex articolo 90 e 110 del Tuel (articolo 1, comma 420 della legge 190/2014).

Spetterà dunque all’ente verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 90 del Tuel, recante la disciplina degli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’ente locale (uffici c.d. di staff) stabilisce che:

  • la possibilità di costituire tali uffici deve essere prevista dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • tali uffici, sul piano organizzativo, sono posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori e svolgono esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono;
  • tali uffici sono costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
  • a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali;
  • il trattamento economico accessorio del personale in staff può essere sostituito, con provvedimento motivato della Giunta, da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (comma 3).

Pertanto:

  • tali uffici non possono svolgere funzioni gestionali;
  • il carattere fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, non può prescindere da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l’accesso dall’esterno;
  • il rapporto di lavoro deve essere necessariamente oneroso. È da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa
  • l’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico”.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 292-15

 


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