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Toscana, del. n. 393 – Segreteria convenzionata e diritti di rogito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i diritti di rogito al segretario comunale, titolare dell’ufficio di segreteria in convenzione tra due comuni, di cui uno dotato e l’altro sprovvisto di posizione dirigenziale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 393/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno ricordato che l’articolo 10, comma 2bis del d.l. 90/2014, consente l’erogazione di quota dei proventi ai soli segretari che prestano servizio in “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” e comunque per quelli che “non hanno qualifica dirigenziale”.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015, la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa effetto del “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5 del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni.

Pertanto, è necessario distinguere le posizioni del segretario nei confronti dei singoli enti locali di appartenenza: laddove il segretario sia collocato in fascia C, il comune sprovvisto di posizione dirigenziale dovrà corrispondergli i diritti di rogito, nei limiti previsti dalla legge.

Nel caso in cui, invece, il segretario comunale sia un dirigente, non potrà essergli corrisposto il diritto in questione, neppure nel comune di più piccole dimensioni.

In tal senso, Corte dei Conti Lombardia, del. n. 171/2015.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Toscana del. n. 393-15


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