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Basilicata, del. n. 53 – Trattamento economico Direttori Generali ASL


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, in particolare sulla possibilità di applicare il meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione previsto dalla legge regionale 1/2006.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 53/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno ricostruito il quadro normativo che ha interessato la materia del trattamento dei direttori delle aziende del SSN.

Il DPCM 19 luglio 1995, modificato dal DPCM 319/2001 ha fissato il compenso massimo.

Con la legge regionale 7/2003 i trattamenti economici da attribuire ai direttori Generali sono stati mantenuti entro la soglia del 90% del compenso massimo previsto dal richiamato DPCM.

Successivamente, con la legge regionale 1/2006, tale limite è stato ritenuto superabile in conseguenza dell’applicazione del meccanismo della rivalutazione, da effettuarsi o in ragione degli incrementi percentuali delle retribuzioni riconosciute all’atto della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria o, comunque, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tuttavia, sulla materia è intervenuto, successivamente, l’articolo 61, comma 14, del d.l. 112/2008, che ha previsto la rideterminazione del trattamento economico complessivo spettante, tra gli altri, al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale, con una riduzione del 20% rispetto all’ammontare (complessivo) risultante alla data del 30.6.2008.

Come sottolineato dai magistrati contabili, gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal legislatore nazionale, da conseguire, peraltro, nel rispetto di obblighi assunti nella dimensione europea dei trattati ai quali l’Italia si è vincolata, non possono essere pregiudicati o vanificati per effetto di meccanismi espansivi della spesa pubblica introdotti da leggi regionali, anche se preesistenti all’esercizio del potere legislativo statale di coordinamento.

In conclusione, il meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione delle retribuzioni dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale introdotto con la legge regionale 1/2006, in quanto contrastante, nelle finalità e nella disciplina, con la norma di principio (statale) introdotta con il d.l. 112/2008, non può trovare applicazione.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma PA: come cambia il lavoro pubblico” in programma a Firenze il 1° ottobre 2015.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Baslinicata del. n. 53-15


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