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Gare: la campionatura non deve essere aperta in seduta pubblica


La campionatura non è parte integrante dell’offerta tecnica e, in quanto tale, non deve essere aperta in seduta pubblica.

La sua funzione non è quella di integrare l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto “campioni”, la serietà dell’offerta e la sua effettiva corrispondenza alle specifiche tecniche richieste in gara.

In altri termini, non è elemento costitutivo ma dimostrativo dell’offerta tecnica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4191 dell’8 settembre 2015.

La previsione del deposito di campioni quali modalità di prova del requisito di capacità tecnica dei contraenti è previsto, nei casi di fornitura di prodotti, dall’art. 42, comma 1, lett. l) del d.lgs. 163/2006.

Come evidenziato dai giudici amministrativi il campione è un elemento dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’amministrazione “di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto”.

Netta è dunque la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell’offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica.

 


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