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Mobilità: adottato il d.P.C.M. che definisce l’equiparazione fra i livelli di inquadramento


Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato, sul proprio sito, in data 4 settembre 2015, il Dpcm. 26 giugno 2015, riguardante la “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”, adottato ai sensi dell’articolo 29-bis del d.lgs. 165/2001 e dell’articolo 4, comma 3, del d.l. 90/2014.

Il decreto all’articolo 1 precisa che le tabelle allegate hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Restano fermi i criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal decreto.

Le tabelle di corrispondenza non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti. Esse definiscono le corrispondenze dei livelli economici del personale dei diversi comparti indicati.

I criteri di comparazione, nell’ordine, deve tener conto:

1. del confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all’accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale.

2. delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione.

3. della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Da notare che il segretario comunale collocato nella fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia economica secondo i criteri sopra indicati.

L’articolo 4 prevede che il decreto è da riferire alla vigente disciplina contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui all’articolo 29-bis del del d.lgs. 165/2001.

 


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