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Appalti: sanzione pecuniaria solo per chi si avvale del nuovo soccorso istruttorio


Il concorrente che decide di ritirarsi dalla competizione, non avvalendosi del nuovo procedimento del soccorso istruttorio, non è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni essenziali rese in gara.

Questo il principio espresso dal Tar Emilia Romagna, Parma, con l’ordinanza n. 142 del 10 luglio 2015, con la quale è stata sospesa la determinazione di una stazione appaltante avente ad oggetto l’escussione parziale della cauzione provvisoria prodotta da una ditta a titolo di pagamento della sanzione pecuniaria per irregolarità essenziale riscontrata nei documenti di gara.

I giudici amministrativi, condividendo l’interpretazione espressa dall’Anac nella determinazione 1/2015, hanno chiarito che la sanzione deve essere irrogata al solo fine di garantire la possibilità di regolarizzare la posizione del concorrente per la partecipazione alla gara d’appalto.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante deve procedere esclusivamente all’esclusione del concorrente.

 


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