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Riorganizzazione: il dipendente vanta esclusivamente un mero interesse legittimo


I provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno natura di atti autoritativi e, come tali, sono soggetti al termine decadenziale di impugnazione, decorso il quale per il dipendente coinvolto non è possibile agire per ottenere un diverso inquadramento.

Non è ammissibile, infatti, neppure proporre un autonomo giudizio di accertamento per la disapplicazione dei provvedimenti dell’ente datore di lavoro, in quanto il dipendente, a fronte della potestà organizzatoria della p.a., è titolare soltanto di un mero interesse legittimo.

Questo il principio ribadito dal consiglio di Stato, nella sentenza n. 3912 depositata l’11 agosto 2015, con la quale è stato respinto l’appello presentando da un dipendente di un ente pubblico avverso la pronuncia del Tar che aveva negato la richiesta dello stesso volta a ottenere un miglior inquadramento nella struttura organizzativa dell’ente.

Il dipendente aveva sostenuto che l’inquadramento disposto dalla p.a. fosse riconducibile a una mera attività vincolata, avente ad oggetto la ricognizione della qualifica posseduta, sicché non sarebbe stato configurabile in capo all’amministrazione, datore di lavoro, alcun potere discrezionale e, quindi, la posizione del dipendente sarebbe di diritto soggettivo, non soggetto al termine di decadenza.

Nel caso di specie, la p.a. aveva approvato una nuova riorganizzazione, con il conseguente inquadramento dei propri dipendenti, e l’interessato aveva adito il Tar chiedendo la disapplicazione della decisione al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad un miglior inquadramento.

I giudici amministrativi hanno chiarito che l’inquadramento del pubblico dipendente costituisce un provvedimento autoritativo, di natura vincolata, col quale l’Amministrazione (in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico) definisce la posizione giuridica e funzionale del dipendente stesso nell’ambito del proprio apparato burocratico.

A fronte di tale atto di auto-organizzazione (che non può avere, per sua stessa natura, carattere “paritetico”) sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili soltanto attraverso l’esperimento di un’ordinaria azione volta all’annullamento della determinazione che si ritiene lesiva.

Nel caso in cui i provvedimenti di inquadramento non siano impugnati nei termini, la posizione del dipendente è definitivamente consolidata.

Pertanto, l’eventuale proposizione successiva da parte dell’interessato di un’istanza di riesame alla stessa p.a., non obbliga l’ente a pronunciarsi in merito.

Infatti, gli effetti degli atti autoritativi possono essere rimossi solo dal giudice amministrativo con ordinaria rituale e fondata impugnazione.

Il Consiglio di Stato ha richiamato tale consolidato orientamento giurisprudenziale, respingendo il ricorso del dipendente e confermando la sentenza del Tar.

Il pubblico dipendente nei confronti della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione vanta soltanto un mero interesse legittimo e non un diritto soggettivo.

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