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Privacy: illegittima la diffusione on line della lista dei “morosi”


I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito istituzionale i nomi di coloro che non pagano i tributi.

Tale obbligo di pubblicazione, non previsto dal legislatore, non può essere introdotto con un Regolamento dell’ente locale.

Questo il chiarimento fornito dal Garante privacy, nella newsletter n. 405 del 28 agosto 2015, al termine di un’istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale un ente locale aveva annunciato l’intenzione di mettere on line una black list con i nomi dei morosi, al fine di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori.

Tale diffusione on line degli utenti morosi, secondo il Garante, oltre a configurarsi come una illegittima sanzione accessoria rispetto alle sanzioni amministrative già previste per il mancato o erroneo pagamento del tributo, risulta un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.

Tale pubblicazione non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, contenuta nel d.lgs. 33/2013, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali.

La medesima normativa stabilisce, invece, che le p.a. possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.

 


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