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Gare: illegittime le prescrizioni tecniche sproporzionate e lesive della concorrenza


E’ illegittima la clausola della lex specialis che richiede una serie di attrezzature particolarmente costose commercializzate da un solo produttore sul mercato.

Tale imposizione, in assenza di adeguata motivazione dell’amministrazione, determina una significativa restrizione delle possibilità concorrenziali.

Questo il principio espresso dal Tar Liguria con la sentenza n. 727 del 27 agosto 2015.

Nel caso di specie una società aveva impugnato gli atti di gara relativi ad un appalto pubblico per l’affidamento del servizio di igiene ambientale, raccolta differenziata e integrata dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di pulizia stradale e di qualità urbana, servizi accessori collaterali.

In particolare, la società aveva contestato l’irrazionalità e l’incongruità della scelta operata dall’amministrazione, che aveva imposto, per l’effettuazione del servizio, l’utilizzo di mezzi robotizzati a carico bilaterale con presa verticale dall’alto nonché contenitori di caratteristiche speciali e compatibili con tali mezzi.

Come dimostrato dalla società tramite due perizie, tali attrezzature, in particolare la presa bilaterale dall’alto mediante processo robotizzato, sono commercializzate in Italia da un unico fornitore, mentre sul mercato europeo sono presenti sistemi che, tuttavia, non consentono la piena robotizzazione del processo ovvero sono ancora a livello prototipale.

L’amministrazione aveva giustificato tale scelta nell’esigenza di operare anche nella strade a senso unico, nonché di ridurre e ottimizzare gli spazi di occupazione del suolo pubblico.

In generale, la stazione appaltante esercita una discrezionalità tecnica nella scelta dei mezzi necessari per lo svolgimento di un appalto e più in generale nell’imposizione di specifiche tecniche.

Tale discrezionalità tecnica, tuttavia, incontra i limiti di cui all’articolo 68, comma 2, del d.lgs. 163/2006 costituiti dal rispetto della parità di accesso agli offerenti e dal divieto di creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza.

In particolare, l’imposizione di specifiche tecniche particolarmente gravose e sproporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto può risolversi in una lesione della concorrenza.

E’ dunque necessario che la stazione appaltante, nella predisposizione delle prescrizioni di gara, eviti di individuare caratteristiche tecniche che possano risultare gratuitamente selettive, discriminatorie e avulse da esigenze oggettivamente collegate al concreto lavoro, servizio o fornitura da realizzare.

 


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