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Giur. Lazio, sent. n. 289 – Responsabilità erariale del Sindaco


Il sindaco che si sostituisce alla struttura tecnica nella gestione della spesa dell’ente risponde direttamente e in via esclusiva del danno erariale patito dall’ente.

Questo il principio sancito dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lazio, nella sentenza n. 289 depositata il 3 giugno 2015.

Nel caso di specie, un sindaco aveva disposto, con specifico ordine di servizio, il pagamento di fatture anziché nei confronti di una ditta appaltatrice di lavori, nel frattempo fallita, direttamente sul conto personale dell’ex amministratore.

Tale pagamento effettuato a soggetto non avente titolo ha determinato l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale assunta dal Comune e dovuta alla contraente società per l’esecuzione dei lavori commissionati.

La magistratura contabile, con la pronuncia in commento, ha condannato il sindaco al risarcimento del danno patito dall’Ente in conseguenza di un comportamento, anomalo e fuori dalle regole, tenuto dal primo cittadino.

Infatti, “si è ingerito, sia formalmente che sostanzialmente, nelle fase della procedura di spesa che fa capo ai responsabili delle strutture tecniche dell’Ente a ciò deputate assumendosi la diretta ed esclusiva responsabilità del provvedimenti adottati e del comportamento tenuto. Egli ha disposto, quantomeno con estrema e inescusabile leggerezza, un pagamento contrario alle normali procedure e al modello di condotta normativamente previsto, perché ha di fatto impedito, esulando dai propri compiti, le normali procedure di verifica e di riscontro della legittimazione del destinatario del pagamento”.

Tale comportamento, affermano i giudici contabili, è da intendersi senz’altro viziato da colpa grave in considerazione della gravità del comportamento ascrivibile ad un soggetto che riveste la qualifica di pubblico amministratore, posto ai vertici dell’ente e, pertanto, garante della regolarità amministrativa e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Leggi la sentenza
cc sez. giur. Lazio, sent. n. 289 – 15

 


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