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Lombardia, del. n. 266 – Leasing, Contratto di disponibilità, Project financing


Un sindaco ha chiesto se la spesa inerente ad un’infrastruttura (c.d. asset) realizzata in esecuzione di un contratto di partenariato possa essere considerata fuori dal bilancio dell’ente (off balance) e, quindi, dal debito pubblico.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 266/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 agosto, hanno chiarito la distinzione fra le diverse ipotesi di partenariato utilizzabili e dei rispettivi vincoli di legge.

Il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le amministrazioni pubbliche, di avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale all’esercizio della propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà, una volta scaduto il termine previsto dal contratto, di esercitare l’opzione di riscatto del medesimo acquistandone la relativa proprietà.

In tali casi, le operazioni di leasing costituiscono indebitamento.

Con riguardo al contratto di disponibilità, il corretto inquadramento ai fini contabili dell’operazione non può che scaturire da un’attenta valutazione della complessiva operazione economica posta in essere.

Di conseguenza, solo nell’ipotesi in cui, applicando rigorosamente il criterio del riparto dei rischi tra soggetto pubblico e privato, il contratto di disponibilità non costituisca in concreto una forma di indebitamento è possibile imputare i pagamenti dei canoni di disponibilità al Titolo I della Parte “Spesa”, cioè alle “Spese correnti” del bilancio di previsione.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il contratto di disponibilità si riveli funzionale all’acquisizione finale del bene (cioè, in definitiva, nei casi in cui l’allocazione dei rischi gravi in capo alla pubblica amministrazione), le operazioni dovranno essere registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito.

Allo stesso modo, relativamente al project financing, al fine di non includere l’importo riferito all’opera nel debito dell’ente pubblico, è necessario che la stessa sia realizzata effettivamente con capitali privati, mentre qualora sia prevista l’erogazione di contributi pubblici, a qualsivoglia titolo, deve essere valutata con attenzione la natura sostanziale dell’intervento, soprattutto se le risorse pubbliche investite sono prevalenti rispetto a quelle private.

In particolare, l’opera potrà essere considerata off balance solo laddove il soggetto privato assuma il rischio di costruzione ed almeno un altro dei due rischi: di disponibilità o di domanda.

In caso contrario l’operazione diverrà uno strumento di indebitamento e come tale andrà rappresentata contabilmente.

Leggi la deliberazione
cc sez. contr. Lombardia, del. n. 266 – 15


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