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Puglia, del. n. 149 – Interessi di mora per ritardato pagamento


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere quali debiti fuori bilancio alcune poste relative ad interessi moratori maturati a seguito del ritardato pagamento di fatture per contratti stipulati dall’ente con ditte esterne.

In particolare, nel caso di interessi derivanti dal ritardato pagamento di fatture relative a contratti stipulati dall’ente, per i quali è risultato insufficiente il relativo stanziamento di bilancio, l’amministrazione chiede di conoscere se debba procedere con l’ordinaria procedura di spesa, stanziando e impegnando la somma necessaria nell’esercizio di competenza in cui la pretesa è sorta e rivolta all’ente, oppure se debba attivare la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, lettera e) del TUEL, trattandosi, per l’appunto di debiti non precedentemente impegnati.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 149/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno chiarito che l’obbligazione di pagamento degli interessi moratori non può configurare un’ipotesi di debito fuori bilancio, in ragione della specifica natura di tale posta che, come pacificamente precisato dalle Sezioni regionali di controllo (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 118/2011, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 354/2013, Sezione regionale di controllo per Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana 55/2014) riguarda ogni debito che non risulti preventivamente previsto e, quindi, impegnato nel bilancio dell’ente, in coincidenza con l’assunzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

In particolare, il riconoscimento del debito fuori bilancio è ammesso nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrino “nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e venga accertata, con delibera consiliare motivata, sia l’utilità del bene o del servizio che l’arricchimento che l’attività ha comportato per l’ente (articolo 194, comma 1, lett. e) del Tuel).

Requisito dell’utilità che nel caso degli interessi moratori evidentemente non sussiste.

In tal caso la Sezione ritiene che, se l’obbligazione degli interessi scaturisca dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l’ente debitore debba verificare la fondatezza e la correttezza delle richieste della parte privata, valutando eventualmente l’opportunità di giungere ad un accordo transattivo in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni (articolo 1965 c.c.).

L’Amministrazione dovrà assumere tempestivamente l’impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il proliferare di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.

Tali considerazioni sono avallate da quanto prescrive il nuovo principio contabile applicato (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 – Aggiornato al D.M. del 20 maggio 2015), concernente la contabilità finanziaria, il quale al punto 6.3, capoverso. 7^ stabilisce che: “…Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell’efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti…”.

Leggi la deliberazione
CC sez. contr. Puglia del. n. 149-15

 


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