Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 2, del d.l. 90/2014, che ha disposto l’abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 360/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno ribadito che non sussiste, in capo all’ente, un potere di determinazione della quota del provento annuale complessivamente riscosso da attribuire al segretario comunale rogante.
Pertanto tali proventi devono essere attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli stessi non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento dello stesso (Sez. Autonomie, del. n. 21/2015).
Non può non riconoscersi, infatti, l’esistenza di un “sinallagma” tra la prestazione resa dal segretario ed i proventi dalla stessa generati, benché nei limiti quantitativi fissati dalla norma.
I diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.
Pertanto, a prescindere dall’esistenza di una Convenzione tra enti, dei quali uno solo con dirigenti, l’inquadramento del Segretario tra essi “condiviso” in fascia superiore alla C, comporta, in sé, l’esclusione della spettanza dei diritti di rogito.
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CC Sez. Controllo,Veneto, del. n. 360_2015