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Trentino Alto Adige, del. n. 16 – Armonizzazione: garanzie a favore di società in house


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina sull’armonizzazione contabile, in particolare dell’articolo 75 del d.lgs. 118/2011, rubricato “Adeguamento della definizione di indebitamento”, nonché dell’articolo 62 del medesimo provvedimento legislativo, rubricato “Mutui ed altre forme di indebitamento”.

Nello specifico, l’ente ha chiesto se tra i soggetti a favore dei quali è possibile rilasciare delle garanzia possano essere ricomprese anche le società in house.

I magistrati contabili del Trentino Alto Adige, con la deliberazione 16/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 luglio, hanno ricordato che l’articolo 75 del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, disciplina e limita il rilascio delle garanzie da parte degli enti locali e territoriali solo a favore di determinati “soggetti”, fra cui gli enti e organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni.

La definizione di “soggetto pubblico” o di “pubblica amministrazione” non è univoca ed immutabile.

Nel corso degli ultimi anni sono state date varie letture a tale nozione.

Spesso la giurisprudenza ha riconosciuto, dando rilievo a dati sostanziali e funzionali, natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di sottoporli in tutto o in parte ad un regime di diritto amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2660/2015).

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, la definizione di soggetto beneficiario delle garanzie pubbliche deve essere ricollegata al perimetro degli organismi inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato approvato annualmente dell’Istat ai sensi dell’art. 1, c. 3, della Legge n. 196/2009, utilizzando i criteri di matrice europea (SEC 2010).

Pertanto, le società in house potrebbero essere incluse tra i soggetti beneficiari delle garanzie rilasciate dall’ente territoriale solo laddove tali organismi fossero effettivamente inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall’Istat e comunque rientrassero nel conto consolidato dell’ente (a condizione che sussista una legge che legittimi il rilascio delle garanzie medesime in applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa).

Tenuto conto della rilevanza della questione, i magistrati contabili hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie.

Allo stesso modo è stata rimessa all’attenzione della Sezione Autonomie la questione sulla corretta determinazione del limite quantitativo dell’indebitamento stabilito dall’articolo 62 del D.lgs. 118/2011 in base al quale “Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l’intero importo del debito garantito”.

In particolare, la sezione Autonomie dovrà chiarire se tale norma possa essere interpretata in modo estensivo, riconoscendo la possibilità di adottare ulteriori e differenti meccanismi contabili, diversi dall’accantonamento in bilancio dell’intero importo del debito garantito, al fine di escludere dalla determinazione del limite quantitativo dell’indebitamento regionale le rate sulle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Trentino Alto Adige, del. n. 16_2015

 


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