Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, del. n. 359 – Calcolo dei diritti di rogito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale per l’anno 2014.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 359/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 luglio, hanno ribadito che la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività effettivamente svolta nell’anno poiché, ai fini della loro corresponsione, deve sussistere un “sinallagma” tra la prestazione resa dal segretario ed i proventi dalla stessa generati.

In particolare, il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario.

Conseguentemente, a tal momento, deve farsi riferimento per l’applicazione della normativa, che pone un limite massimo annuale a carico del bilancio dell’ente, in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, a nulla rilevando il fatto che il diritto non sia stato ancora liquidato o pagato (in termini, Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, del. n. 21/2015).

 


Richiedi informazioni