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Emilia, del. n. 121 – Spesa di personale dopo il d.l. 90/2014: questione di massima


Un sindaco ha chiesto se la mancata riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti prevista dalla lettera a) dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, sia da considerarsi come limite alla facoltà assunzionale dell’ente, oppure sia sufficiente rispettare la previsione del successivo comma 557-quater, introdotto dal d.l. 90/2014.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 121/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 luglio, hanno evidenziato che con l’articolo 3 del d.l. 90/2014, rubricato “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, sono state introdotte norme che prevedono, per gli enti che rispettano il patto di stabilità, maggiori possibilità assunzionali.

L’attuale quadro normativo, pertanto, prevede un allentamento dei vincoli assunzionali.

Tale circostanza potrebbe orientare l’interprete nel senso di non ritenere immediatamente cogente la previsione delle lettere a), b) e c) del comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006 e, specificamente, per la lettera a), la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Stante l’importanza della questione, la

Considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme, la questione è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Emilia Romagna, del. n. 121_2015

 


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