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Contrattazione integrativa 2015: le istruzioni della Rgs


E’ stata pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato la Circolare n. 20 dell’8 maggio 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 20 luglio.

Il Dipartimento evidenzia che lo scopo del provvedimento, rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, è quello di impartire istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge 147/2013.

La Ragioneria ricorda, in primo luogo, la disciplina introdotta dal comma 456, dell’articolo 1, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha modificato l’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa.

Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

• non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

• non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio;

• le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis.

La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014.

Al fine di determinare correttamente l’importo del taglio che dovrà essere operato, a decorrere dall’anno 2015, sui fondi di cui trattasi, per effetto del più volte richiamato articolo 9, comma 2-bis, il Dipartimento ha fornito le seguenti indicazioni operative:

• per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento, e sulla base delle indicazioni impartite dalla Ragioneria con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa) l’importo della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio);

• per le amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all’anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall’articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015 in applicazione dell’articolo 1, comma 456, della legge. 147/2013.

Ciò in quanto tale decurtazione, non comprendendo le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel fondo 2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo 2015), qualora adottata, determinerebbe, per differenza, una riduzione inferiore del fondo 2015, in contrasto con la finalità della norma che è quella di rendere strutturali i risparmi della spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

La Ragioneria, in conclusione, evidenzia che l’ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall’anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto.

Corrispondentemente, le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili ed a sostanziale invarianza di saldo.

Gli organi di controllo dovranno certificare l’ammontare della decurtazione permanente prevista dall’articolo 1, comma 456 della legge 147/2013, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite con le citate circolari 12/2011, 25/2012, 15/2014.

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