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Campania, del. n. 200 – La nuova disciplina per il turn-over


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 che ha innalzato le percentuali per il turn-over, oltre a consentire la possibilità di “cumulare” le risorse “destinate” alle assunzioni nel limite temporale dei tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 200/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 luglio, hanno evidenziato che la norma non ha codificato il meccanismo giurisprudenziale dei resti, ma ha previsto un diverso sistema per ampliare le facoltà assunzionali in termini di budget, in un’ottica previsionale e di programmazione (Sez. Autonomie, del n. 27/2014).

In pratica, l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, con riferimento agli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, va interpretato nel senso che il budget è ordinariamente determinato, esclusivamente, in base alle cessazioni dell’anno precedente, salva la facoltà di avvalersi di un “budget cumulato”, che tenga conto della spesa per cessazioni intervenute in un periodo superiore, segnatamente tre anni, purché queste siano state a suo tempo previste, nell’ambito della programmazione del turn-over.

Solo in questo caso è possibile tenere conto di eventuali “resti” delle facoltà assunzionali determinate in base al criterio del budget annuale, nel caso, anno per anno, queste siano state superiori a quelle previste in sede di programmazione.

La spesa da considerare per il calcolo del “budget” a denominatore del turn-over, non può essere soltanto quella effettivamente sostenuta nell’anno precedente, ma deve tenere conto anche delle eventuali economie che si sono realizzate nell’anno precedente per effetto di una cessazione anticipata dalle singole unità di personale cessate.

Allo stesso tempo, per le assunzioni, la spesa di cui deve tenersi conto, per omogeneità, è quella che ordinariamente assorbe il profilo per cui si procede ad assunzione.

I magistrati contabili, ravvisata la necessità di un indirizzo interpretativo in materia, hanno rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, affinché sia valutata la possibilità di deferire la questione di massima alla sezione autonomie o alle sezioni riunite.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″

 


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