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Sardegna, del. n. 52 – Sostituzione segretario e diritto di rogito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2 bis del d.l. 90/2014 che ha riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali.

L’ente, dopo aver premesso che nel corso dell’anno si sono succeduti, presso l’Ufficio di Segreteria comunale, due segretari (il secondo in veste di supplente a scavalco), ha chiesto se il comune possa negare al secondo segretario supplente ogni riparto, avendo il primo di essi già raggiunto il limite del quinto del suo stipendio in godimento.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 52/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 luglio, hanno chiarito che la normativa pone un limite massimo annuale a carico del bilancio dell’ente, in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, e ciò indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute.

In sede applicativa, pertanto, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività svolta nell’anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai periodi della rispettiva partecipazione all’attività rogante (Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del. 21/2015).

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″

Leggi la deliberazione

CC Sez. Contr. Sardegna del. n. 52-15


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