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Sardegna, del. n. 51 – Spesa per cantieri occupazionali: è spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006, in particolare se nel raffronto tra la spesa del 2015 e la spesa storica del 2008 si debba conteggiare anche la spesa impegnata nel 2008 (e liquidata successivamente) per cantieri occupazionali finanziati con risorse del fondo unico regionale indistinto di cui alla L.R. 2/2007.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 51/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 luglio, hanno chiarito che il vincolo posto dal legislatore riguarda la spesa di personale sostenuta per il funzionamento ordinario dell’amministrazione, indipendentemente dall’origine o dalle modalità di copertura della spesa.

Pertanto, tenuto conto che le spese sostenute per i cantieri occupazionali devono essere correttamente inquadrate come spese di personale (Corte Costituzionale, sentenza n. 87 del 10 aprile 2014), le stesse devono essere ricomprese tra le spese rilevanti ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″

 


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