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Emilia, del. n. 118 – Spese di viaggio amministratori locali


Un sindaco ha chiesto ha un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 84, comma 3, del tuel, recante la disciplina del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori degli enti locali, che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, per partecipare alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 118/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno chiarito che, anche laddove il mezzo di trasporto pubblico non sia concretamente utilizzabile per la mancanza o l’estrema disagevolezza dei collegamenti degli orari interessati, è possibile rimborsare esclusivamente un importo corrispondente al costo del biglietto del mezzo pubblico.

Le spese di viaggio possono essere legittimamente rimborsate agli amministratori che risiedono nei minori centri abitati del comune, ove il rispettivo ente ha sede (la quale, normalmente, insiste nel capoluogo).

 


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