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Appalti: illegittimo il frazionamento degli incarichi tecnici


Un servizio di progettazione non può essere artificiosamente diviso in più lotti al solo fine di procedere con affidamenti diretti.

La stazione appaltante ha l’obbligo di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi riferiti ad un medesimo intervento, applicando la procedura prevista per l’importo totale dei servizi da affidare.

Questo quanto evidenziato dall’Anac, nel parere sulla normativa n. 49/2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva affidato direttamente alcuni incarichi tecnici, adottando la procedura prevista dall’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, essendo i compensi stabiliti per gli specifici incarichi di valore inferiore a 20.000 euro.

Ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 163/2006 “nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”.

In particolare, relativamente all’affidamento degli incarichi professionali, la stazione appaltante è tenuta a considerare in maniera unitaria le prestazioni complessivamente richieste per il medesimo intervento da realizzare.

Il valore degli incarichi, infatti, condiziona la disciplina giuridica applicabile.

In proposito il codice dei contratti consente l’affidamento diretto da parte del Rup per importi inferiori a 40.000 euro (a meno che il regolamento in economia non preveda un minor limite).

Per gli importi superiori a 40.000 euro, è previsto il “cottimo fiduciario”, definito come “una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici”.

Pertanto, tenuto conto che l’attività di accatastamento degli immobili comunali e degli edifici scolastici (come nel caso di specie) doveva essere considerata unitariamente ai fini della stima dell’importo totale del relativo incarico da conferire, trattandosi di uno stesso servizio (attività di accatastamento), svolto in relazione ad un complesso unitario di beni (gli edifici comunali, incluse le scuole), l’Autorità ha rilevato l’illegittimità della procedura adottata.

 


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