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Lombardia, del. n. 208 – Stabilizzazione personale dell’Azienda speciale provinciale


Una Provincia ha chiesto un parere riguardante la possibile stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da un’Azienda speciale.

L’ente ha premesso di aver costituito l’ente strumentale per l’affidamento dei servizi di formazione professionale, in precedenza svolti in economia mediante i Centri di Formazione professionale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 208/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno ricordato che alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale, non si applicano in maniera automatica i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale a carico delle amministrazioni controllanti (articolo 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008).

Ciascun organismo è comunque tenuto a ridurre i costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.

Tale obiettivo è assicurato mediante l’adozione da parte dell’amministrazione di riferimento di un proprio atto di indirizzo che definisce, per ciascuno degli organismi, specifici criteri e modalità di attuazione i cui contenuti vengono recepiti in propri provvedimenti.

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dal regime limitativo stabilito dalla legge senza che si richieda, come in precedenza, una motivata deliberazione dell’ente controllante, rimanendo comunque tenute a rispettare l’obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati.

Inoltre, per effetto dell’abrogazione del comma 7 dell’articolo 76 del d.l. 112/2008, è venuto meno il principio del consolidamento delle spese di personale ai sensi del quale, ai fini del computo della percentuale del 50%, concorrevano anche le spese di personale sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.

Tuttavia, alla luce dei divieti e dei limiti di spesa introdotti a carico delle Province, spetterà all’ente la valutazione sull’opportunità di procedere alla stabilizzazione del personale, avvalendosi anche degli strumenti della recente legislazione in materia di lavoro privato.

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Lombardia del. n. 208_15


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