Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Revoca dell’aggiudicazione non imputabile alla stazione appaltante: escluso il risarcimento


La revoca della procedura per l’affidamento di un contratto pubblico, disposta in conseguenza del mutamento della legislazione nazionale, esclude la responsabilità provvedimentale in capo alla stazione appaltante alla quale, peraltro, non può essere imputato neanche alcun titolo di responsabilità precontrattuale.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1025 dell’8 luglio 2015.

Nel caso di specie l’impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Regione per l’appalto dei servizi propedeutici e di supporto alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su scala regionale aveva impugnato il provvedimento con cui era stata revocata la gara.

In particolare, la stazione appaltante aveva agito in autotutela ritenendo, a seguito di una modifica della normativa statale in materia, non più necessari i servizi di supporto che l’aggiudicataria era chiamata a svolgere.

I giudici amministrativi, pur qualificando la posizione dell’impresa in termini di aggiudicataria definitiva (essendo trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, nonostante l’assenza di un formale provvedimento in merito), hanno ritenuto legittima e in alcun modo imputabile alla Regione la scelta operata, derivante da un provvedimento normativo, al di fuori della sfera di controllo dell’amministrazione.

 


Richiedi informazioni