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Campania, del. n. 187 – Appalto di servizi e rapporto di lavoro autonomo


Un sindaco ha chiesto se sia possibile ricoprire un posto d’organico vacante in parte mediante convenzione con altro comune, in parte mediante contratto di servizio ex articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006.

L’ente ha chiesto inoltre se, pur trattandosi di contratto di servizio, lo stesso vada inserito nel calcolo della spesa del personale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 187/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ribadito che le p.a., per far fronte al proprio fabbisogno ordinario, devono ricorrere alle assunzioni a tempo indeterminato.

L’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, infatti, consente l’utilizzo dei contratti a tempo determinato per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto delle previste procedure di assunzione.

Pertanto la scelta di affidare all’esterno l’incarico o il servizio rispetto all’alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle dipendenze dell’ente, necessita di un’adeguata valutazione circa la carenza di risorse interne, pena l’azione di risarcimento per danno erariale.

Inoltre, l’oggetto della prestazione non deve rientrare nelle funzioni ordinarie e nelle mansioni istituzionali che debbono necessariamente essere svolte dai dipendenti dell’ente locale.

I magistrati contabili hanno, altresì, evidenziato che il confine fra contratto d’opera intellettuale (art. 2222 c.c.) e contratto d’appalto (art. 1655 c.c.) è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.

Nonostante il codice dei contratti pubblici adotti una nozione ampia di appalto di servizi che comprende, dal punto di vista soggettivo, anche l’attività del professionista (e dunque le prestazioni intellettuali), la magistratura contabile ritiene che l’appalto di servizi abbia ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n. 6/2008).

Conseguentemente, l’appalto di servizi ricorrerebbe solo rispetto alle prestazioni rese da imprenditori, supportati da un’organizzazione di mezzi.

Pertanto, gli incarichi conferiti a persone fisiche rientrano nell’ambito della disciplina degli incarichi di cui all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; corrispondenza alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente; verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; esigenze di funzionalità dell’ente; corrispondenza a obiettivi e/o progetti specifici e determinati; temporaneità e previa determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione).

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Campania del. n. 187_15


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