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Emilia, del. n. 81 – Promozione turistica del territorio: è spesa di pubblicità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 che ha introdotto un regime vincolistico relativamente alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile escludere dal limite di spesa del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 la stampa del materiale di promozione del territorio (opuscoli informativi, depliants, libretti esaustivi).

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 81/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 luglio, hanno ribadito l’inderogabilità del limite di spesa del 20% gravante sulle spese di pubblicità (categoria nella quale rientrano le spese sostenute per stampare opuscoli informativi, destinati a fornire ai turisti informazioni utili in merito alle attrattive esistenti, nonché sulla ricettività turistica).

Al contrario, non rientra nel limite introdotto dal d.l. 78/2010 la stampa di opuscoli finalizzati non tanto ad incrementare il turismo, quanto a valorizzare beni culturali, cioè, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 42/2004 (recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), “aventi lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”.

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che dal calcolo dei limiti di cui all’articolo 6, comma 8, è comunque possibile escludere le spese oggetto di finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, nonché i proventi conseguenti all’eventuale vendita di spazi pubblicitari (in tal senso sez. Emilia, del. n. 233/2014).

 


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