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Molise, del. n. 115 – Contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta procedura di contabilizzazione, ai fini dell’imputazione nel rendiconto di esercizio, delle somme ricevute dall’ente a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi dei d.l. 35/2013 e d.l. 66/2014.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 115/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 luglio, hanno evidenziato che l’anticipazione di liquidità consente di far fronte a spese già finanziate (pagamenti di debiti pregressi), ma non può costituire il finanziamento di una nuova spesa.

Solo in questi termini, l’operazione è consentita dalla legge.

L’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, dispone infatti che, agli effetti dell’art. 119, comma 6, Cost., non costituiscono indebitamento “le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

Di conseguenza, l’anticipazione di liquidità, non avendo lo scopo di finanziare spese, ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate, non deve incidere in alcun modo sui saldi del risultato di amministrazione.

La soluzione suggerita dalla Sezione delle Autonomie è quella di costituire, sin dal primo esercizio, un apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta”), pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal Mef maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti.

Come chiarito dalla sezione Liguria con la deliberazione n. 65/2013, la contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 può essere effettuata secondo la seguente procedura:

• per l’entrata l’anticipazione va contabilizzata al titolo V SIOPE 5311 “Mutui e prestiti da enti del settore pubblico”;

• per la spesa, tra i rimborsi di prestiti SIOPE 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico” con una conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al titolo III.

 


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