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Giur. Campania, sent. n. 647 – La responsabilità contabile nel procedimento espropriativo


Rispondono di danno i dirigenti e i politici che non si adoperano per la predisposizione e l’emanazione dei necessari atti per il perfezionamento dell’iter espropriativo, obbligando l’ente a risarcire i danni arrecati al privato per effetto dell’illegittima occupazione del fondo.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 647 depositata il 24 giugno 2015.

Nel caso di specie, la responsabilità era originata dalla mancata conclusione di un procedimento espropriativo a seguito dell’immissione nel possesso di un bene immobile.

La condotta tenuta dai dirigenti e dai politici è stata ritenuto dannosa dalla Corte dei Conti, in quanto “il pedissequo rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 10 e ss. nonché dall’art. 20 della L. n. 865/1971 (…) avrebbe consentito il dispiegarsi dell’ordinario contraddittorio tra il soggetto espropriato e quello espropriante nonché, mediante il deposito delle somme offerte e rifiutate, ivi disciplinato, almeno la cristallizzazione degli importi, impedendo il maggior danno costituito da interessi e rivalutazione”.

L’esborso di denaro che l’ente è costretto a sostenere per effetto di sentenze di condanna esecutive determina un danno indiretto.

In questi casi, al rapporto iniziale tra il pubblico dipendente (presunto autore del danno) e l’ente pubblico di riferimento e a quello successivo tra quest’ultimo e il terzo (danneggiato) deve, infatti, aggiungersi il terzo rapporto, tra l’ente, che ha anticipato quale coobbligato in solido quanto dovuto, per conto del proprio dipendente, e quest’ultimo che deve essere chiamato a rispondere in sede amministrativo-contabile.

I giudici contabili hanno quindi affermato la responsabilità amministrativa sia del Sindaco che del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, poiché la loro negligenza, ovvero il dispregio delle norme regolatrici della materia degli espropri pubblici – una vera e propria imperizia – ha esposto l’ente locale a un esborso di denaro pubblico, evitabile attraverso una puntuale esecuzione degli adempimenti previsti.

La responsabilità del Sindaco, per il mancato perfezionamento della procedura espropriativa, si rinviene, oltre che nel Tuel, anche nella normativa regionale con cui la Regione Campania ha individuato espressamente nel Sindaco l’organo comunale competente in ordine all’adozione degli atti della procedura espropriativa (la nomina dei tecnici incaricati a eseguire l’accesso e redigere gli stati di consistenza, l’autorizzazione all’occupazione di urgenza, la determinazione amministrativa dell’indennità e sua comunicazione agli espropriandi).

E’ stata rilevata anche la responsabilità contabile del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, tenuto ad organizzare il proprio ufficio “in modo da poter far fronte a situazioni potenzialmente generatrici di danni per le finanze del comune, specie in relazione ai procedimenti di espropriazione più complessi ed onerosi per l’amministrazione” (Corte dei Conti, sez. III giur. centrale d’appello, sentenza n. 858/2011).

Leggi la sentenza
CC sez. giur. Campania sent. n. 647_15

 


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