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Giur. Veneto, sent. n. 98 – Illegittimi gli aumenti automatici del fondo


L’aumento automatico del fondo incentivante è assolutamente contrario alla logica di tutte le previsioni normative in materia di retribuzione accessoria, a prescindere dalla disponibilità delle risorse in bilancio.

Sono responsabili per tale danno anche il sindaco e la giunta.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 98 depositata il 17 giugno 2015.

Nel caso di specie, la giunta comunale aveva sottoscritto dei contratti decentrati che prevedevano il riconoscimento di un incremento del 3% del fondo.

La procura contabile aveva convenuto in giudizio i dirigenti, il segretario generale e i componenti del collegio dei revisori, ritenuti, a vario titolo, responsabili di aver causato all’ente un danno erariale, derivato dalla corresponsione di retribuzioni accessorie in assenza di un’oggettiva e riscontrabile “parametrazione delle responsabilità”.

La crescita indicizzata automatica della retribuzione accessoria, prescindendo da una qualsivoglia valutazione delle funzioni attribuite e dalla definizione e raggiungimento degli obiettivi, oltre a violare la normativa, contrasta con le specifiche disposizioni del Ccnl. che, nel disciplinare puntualmente i limiti e le modalità di aumento della retribuzione accessoria, escludono aumenti forfettari e indiscriminati.

La retribuzione di posizione dei dirigenti deve essere proporzionata alla funzione assegnata al dipendente.

La retribuzione di risultato e la produttività deve essere strutturata come forma di incentivazione e sono collegate alla presenza di condizioni particolarmente stringenti, tra cui, la previa specifica definizione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati predeterminati.

La Corte dei Conti, nonostante i componenti della Giunta e il Sindaco non fossero stati convenuti in giudizio, li ha ritenuti comunque responsabili perché sono i soggetti cui compete la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le risorse umane, materiali ed economico – finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale (art. 4 del d. lgs. 165/2001).

Inoltre, l’articolo 48, comma 3, del Tuel individua la Giunta quale organo competente all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero della struttura gerarchica in cui si articola l’amministrazione.

Spetta, dunque, al Sindaco e alla Giunta la concreta determinazione delle retribuzioni, che certamente è attività gestoria, non attenendo a scelte politiche riconducibili alla soddisfazione di interessi generali della comunità amministrata, ma riguardando specifiche questioni relative alla gestione del personale.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: le novità per il 2015”

Leggi la sentenza
CC sez. giur. Veneto sent. n. 98_15

 


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