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Gare: illegittimo richiedere tempi minimi sulle certificazioni di qualità


E’ illegittima la clausola del bando di gara che prevede, fra i requisiti speciali di partecipazione, il possesso della certificazione di qualità da un certo numero di anni.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2957 del 15 giugno, con la quale ha accolto il ricorso proposto da una società avverso l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione che il comune aveva disposto per asserita carenza del requisito di partecipazione consistente nel possesso della certificazione di qualità da oltre un triennio.

L’art. 43 del Codice non prevede in alcun modo periodi temporali minimi di durata delle certificazioni di qualità.

Tale previsione, oltre a non essere conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’articolo 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, non risponde neppure ad effettive esigenze di garanzia di qualità del servizio, poiché le stesse sono comunque assicurate dal possesso della certificazione in sé.

Accertata l’illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione e della conseguente revoca della gara, al concorrente è stato riconosciuto il danno da mancato utile “immediatamente e direttamente conseguente ex articolo 1223 Codice civile all’ingiusta perdita del contratto”.

 

 


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