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Giur. Toscana, sent. n. 86 – Responsabilità: l’interferenza tra poteri del Sindaco e del Direttore Generale


Non è configurabile a carico del direttore generale la responsabilità amministrativa per gli atti adottati in esecuzione dell’ordine imposto dal sindaco.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza 86/2015.

La pronuncia in esame contiene alcuni riferimenti interessanti in ordine alle competenze, all’organizzazione ed alle conseguenti responsabilità negli Enti locali.

Nel caso di specie, un comune era stato condannato dinanzi al giudice civile al risarcimento del danno subito da un dirigente cui era stato revocato l’incarico, con atto del direttore generale.

La procura contabile aveva convenuto in giudizio il direttore generale, ritenendolo responsabile del danno erariale causato all’ente.

In particolare, il direttore generale aveva provveduto a riorganizzare la struttura dell’ente, in attuazione alle disposizioni impartite dal Sindaco.

Il sindaco, infatti, dopo aver individuato un nuovo dirigente, aveva dato mandato al direttore di dare sollecita esecuzione a quanto deciso.

Di conseguenza, il direttore aveva revocato l’incarico dirigenziale precedentemente attribuito, provvedendo alla rideterminazione dell’inquadramento e delle mansioni precedentemente assegnate al dipendente, provvedimenti dichiarati illegittimi dal giudice del lavoro, con conseguente condanna dell’ente.

I giudici contabili hanno escluso la responsabilità del direttore generale che aveva adottato i provvedimenti sulla base della considerazione che l’operato di quest’ultimo non poteva essere considerato caratterizzato da colpa grave.

Infatti, il sindaco aveva revocato al direttore la delega per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e aveva decretato di procedere all’adozione degli atti conseguenti, condizioni che secondo i giudici contabili non potevano essere disattese da parte del direttore, come se fossero stati atti vincolati.

La sentenza, inoltre, ha chiarito la nozione di colpa grave, indispensabile per addivenire ad una pronuncia di responsabilità amministrativa, osservando che tale condizione non può essere affermata in astratto, ma deve essere valutata in concreto.

Non ogni condotta divergente da quella doverosa implica colpa grave, ma solo quella caratterizzata, in concreto, dalla mancanza del livello minimo di diligenza, prudenza o perizia richiesta dal tipo di attività concretamente richiesto all’agente.

La colpa grave è ravvisabile solo qualora vi sia una macroscopica contraddizione tra il comportamento tenuto dal dipendente pubblico in concreto e quello minimum dovuto in base al rapporto di servizio che lega il soggetto alla p.a.

Leggi la sentenza
CC sez. giurisd. toscana sent. n. 86-15


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