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Appalti: inaccessibili gli atti della fase esecutiva del contratto


Deve essere escluso il diritto di accesso agli atti relativi alla esecuzione del contratto stipulato dall’aggiudicatario, qualora diretto alla verifica di eventuali gravi errori professionali dell’impresa esecutrice.

Questo quanto chiarito dal Tar Liguria con la sentenza n. 580 del 19 giugno 2015.

Per il principio di relatività del contratto, il rapporto intercorrente fra stazione appaltante e aggiudicatario non produce effetti rispetto ai terzi.

Questo principio risponde all’esigenza di rispettare la sfera giuridica altrui, la quale non può essere modificata né con atti vantaggiosi, né tantomeno con atti svantaggiosi.

In linea generale pertanto un terzo non ha alcun interesse a conoscere le vicende contrattuali poste in essere tra altri soggetti, attesa la sua estraneità al rapporto contrattuale.

La richiesta di accesso, infatti, non può mai configurarsi quale forma di ispettivo e generalizzato controllo sull’operato della pubblica amministrazione.

 

 


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