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Dirigenti: le risorse del fondo non erogate costituiscono economie di bilancio


Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato eventualmente non spese non possono essere riportate in aumento nel fondo dell’anno successivo.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran in una nota (Prot. 18248/2015) con cui ha risposto a un quesito presentato da un Comune in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 28 del Ccnl. 23 dicembre 1999, Area II dirigenti, e in particolare a se sia corretto che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, e non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento, siano trasportate sempre nell’anno successivo, in aggiunta a quelle annuali ordinariamente disponibili e se queste risorse aggiuntive (eventuali) abbiano natura di “una tantum”, non potendo essere considerate un incremento permanente.

L’Agenzia ha chiarito che i risparmi nell’erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento non possono legittimare l’applicazione del citato articolo 28.

In situazioni di questo genere le risorse, non erogate, non possano essere in alcun modo utilizzate.

Tali somme, infatti, erano finalizzate al pagamento della retribuzione di risultato di un determinato anno in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Ove questi obiettivi non siano raggiunti (in tutto o in parte) e, quindi, la retribuzione di risultato non sia erogata interamente, le somme rimanenti non possono che divenire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente.

L’Aran ha precisato che, seguendo l’interpretazione contraria, si determinerebbe il paradosso per cui, in caso di valutazione negativa o non pienamente positiva, ai dirigenti non venga erogata (o erogata in misura ridotta) la retribuzione di risultato, ma gli stessi non avrebbero alcuna conseguenza sostanziale, in quanto le risorse non erogate nell’anno andrebbero a incrementare il fondo dell’anno successivo a vantaggio degli stessi dirigenti.

Ai dirigenti nell’anno successivo verrebbe quindi garantita la possibilità di percepire un importo più elevato della retribuzione di risultato, pure in presenza di una valutazione negativa o non pienamente positiva nell’anno precedente.

La retribuzione di risultato, sulla base della disciplina legale e contrattuale è strettamente collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla valutazione della performance individuale del dirigente.

In tale ambito, rientra anche la fattispecie di una valutazione che, se non integralmente positiva, non consente l’erogazione dell’intero ammontare stabilito, relativamente ad una determinata posizione dirigenziale, per la retribuzione di risultato nell’anno di riferimento, né ovviamente nell’anno successivo.

Tale interpretazione dell’Aran potrebbe aprire alcune problematiche di non poco conto, considerato che molti enti hanno sempre attuato la disciplina dell’articolo 28 del ccnl. dirigenti del 1999, nel senso di ritenere legittimo il rinvio sul fondo dell’anno successivo delle quote non erogate (a volte anche per più anni, tra l’altro).

Occorre rilevare che a tale “errore interpretativo” potrebbe aver indotto anche la Ragioneria generale dello Stato, che nelle circolari sul conto annuale, tra cui anche la circolare 25/2015, richiama tra le risorse destinate al finanziamento dell’indennità di risultato le “somme non utilizzate Fondo anno precedente – articoli 27 c. 9 e 28 c. 2 del Ccnl 1998-2001”, facendo di fatto ritenere possibile l’incremento delle risorse per la retribuzione di risultato con eventuali somme non erogate nell’anno precedente

E’ necessario però evidenziare che il dato testuale delle disposizioni contrattuali di cui si discute è chiaro e l’interpretazione dell’Aran risulta coerente con questo.

L’articolo 27 e l’articolo 28 del ccnl. 23 dicembre 1999 dei dirigenti infatti stabiliscono che eventuali risorse “destinate al finanziamento della retribuzione di posizione” e al “finanziamento della retribuzione di risultato” devono essere integralmente utilizzate e laddove ciò non avvenga le “eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento” della retribuzione di posizione e di risultato nell’anno successivo.

Il contratto stabilisce, pertanto, testualmente che le somme non spese finanziano le risorse del fondo dell’anno successivo, cioè creano un vantaggio per il bilancio dell’ente.

Tale interpretazione è confermata anche dal fatto che nel ccnl. 1 aprile 1999 per il personale non dirigente, l’articolo 17, comma 5, stabilisce testualmente che “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”.

Risulta evidente la differenza sostanziale tra tale ultima disposizione e gli artt. 27 e 28 del contratto dei dirigenti, che prescrivono che le eventuali economie sulla posizione e sul risultato non utilizzate siano destinate a “finanziare” e non a “incrementare” la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno successivo.

Diverse espressioni utilizzate nel contesto contrattuale, cui corrispondono altrettante diverse nozioni:

  • per il personale non dirigente del comparto gli eventuali avanzi della parte stabile vanno in aumento della parte variabile dell’anno successivo;
  • per i dirigenti le somme non erogate nell’anno generano una corrispondente economia di bilancio.

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