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Lazio, del. n. 110 – Contabilizzazione rimborso spese forfettarie avvocato


Un sindaco ha chiesto se in caso di soccombenza, con condanna dell’ente a pagare le spese di giudizio, sia dovuto all’avvocato anche il rimborso delle spese forfettarie e in tal caso in che misura.

Inoltre, l’ente ha chiesto inoltre se tale rimborso forfettario debba formare oggetto di formale riconoscimento di debito unitamente alla sentenza di condanna esecutiva, o se possa procedersi al pagamento mediante determinazione di impegno e successiva liquidazione.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 110/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 giugno, hanno ricordato che il d.l. 55/2014 prevede che il rimborso sia compreso tra l’1% e il 15% del compenso da liquidare, e che il tetto massimo (15%) possa essere liquidato solo a fronte di una istanza dell’avvocato adeguatamente motivata.

Si tratta, infatti, in ogni caso, di valutazioni rimesse al libero apprezzamento del giudice sulla base delle istanze e delle motivazioni addotte dalla parte.

Relativamente alle modalità di contabilizzazione del rimborso, la procedura del riconoscimento del debito, ex articolo 194 del Tuel, deve essere attivata nelle ipotesi in cui nell’anno di competenza finanziaria non sia stata attivata la procedura di spesa ordinaria.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: le novità per il 2015” in programma a Firenze il 10 luglio p.v.

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lazio, del. n. 110-15

 


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