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Gare: l’offerta economica in busta trasparente viola il principio di segretezza


Deve essere esclusa la ditta che presenta l’offerta economica in una busta talmente trasparente da consentire l’agevole conoscibilità del contenuto dell’offerta stessa ancor prima del compimento delle valutazioni sull’offerta tecnica.

Questo il principio espresso dal Tar Emilia-Romagna, Bologna, con la sentenza n. 540 dell’8 giugno 2015.

L’articolo 46, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006, prevede, quale causa di esclusione, l’inosservanza del principio di segretezza dell’offerta, che si manifesta nella inammissibile commistione dell’offerta economica nell’offerta tecnica, atteso che la conoscenza di elementi economici da parte della commissione è di per sé idonea a determinarne anche in astratto un condizionamento, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa.

Un’analoga irregolarità si presenta quando, pur formalmente separata dall’offerta tecnica, quella economica sia tuttavia inclusa in una busta trasparente dalla quale, attraverso la semplice pressione del lato della busta sul foglio inserito al suo interno, risulti agevolmente conoscibile il contenuto dell’offerta medesima.

Una simile modalità di presentazione dell’offerta rappresenta una situazione in sé rivelatrice della lesione del generale principio di segretezza dell’offerta e quindi motivo di esclusione.

 


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