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Convenzioni con cooperative di tipo B: è necessaria una procedura trasparente


L’affidamento di appalti di beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) alle cooperative di tipo B deve avvenire previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.

Ne consegue che le attività di apertura delle buste contenenti le offerte, di ammissione ed esclusione degli offerenti, di apertura delle buste contenenti le offerte economiche e di aggiudicazione devono avvenire in seduta pubblica.

Questo il principio espresso dal Tar Liguria, sez. II, con la sentenza n. 520 del 22 maggio 2015.

Come è noto l’articolo 5 della legge 381/1991 prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di derogare alla disciplina in materia di contratti per affidare forniture di beni e servizi a cooperative sociali al fine di realizzare, attraverso tali prestazioni, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Tale normativa, nei limiti del sottosoglia, è stata modificata, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dalla legge 190/2014 che, coerentemente con quanto affermato dall’ex Avcp nella determina 3/2012, ha previsto che tali convenzioni siano “stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”.

La nuova formulazione della norma, dunque, impone lo svolgimento di una procedura rispettosa dei principi base dell’evidenza pubblica e quindi, tra gli altri, dei principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara.

 


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