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Giur. Trentino, sent. n. 14 – Condannato Sindaco per comunicazione agli elettori


Deve risarcire il Comune il Sindaco che, a spese dell’ente, ha inviato ai cittadini una lettera in cui manifestava, esclusivamente e inequivocabilmente, un sentimento di gratitudine nei confronti degli elettori per avergli rinnovato la fiducia.

Con tale missiva il Sindaco ha perseguito finalità che esulano dall’ambito delle comunicazioni e informazioni istituzionali, autorizzate dalla legge 150/2000.

Questo il principio sancito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Trentino Alto Adige, Trento, sentenza n. 14 del 12 maggio 2015, con cui è stato condannato il primo cittadino di un comune che appena eletto aveva inviato ai cittadini una lettera per ringraziarli della fiducia rinnovata.

I giudici contabili hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave e quello oggettivo del danno, causalmente ascrivibile ad un’attività che non può in alcun modo essere ricollegata ai fini istituzionali dell’Ente amministrato, in quanto esplicativa di un sentimento esclusivamente personale e contenente la promessa di un impegno assolutamente generico.

Pertanto, i correlativi oneri non possono essere posti a carico del Comune e devono essere rifusi dal Sindaco che ha adottato l’iniziativa.

La pronuncia presenta elementi di interesse in relazione all’utilizzo delle risorse comunali. Distinguendo fra finalità pubblica e finalità diretta a soddisfare un’esigenza privata, la magistratura contabile ha condannato il Sindaco alla restituzione dell’importo relativo alla spesa sostenuta per l’invio di una lettera di ringraziamento.

In particolare, la Corte ha sottolineato che “le attività di informazione e comunicazione riconducibili all’attività istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, e come tali finanziabili con fondi pubblici, sono esclusivamente: quelle elencate nelle lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 5 della legge 7 giugno 2000, n. 150”.

Secondo tale disposizione sono attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle finalizzate a:

a)        illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;

b)        illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c)         favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d)        promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e)         favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f)          promuovere l’immagine delle amministrazioni, (…) conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

I giudici contabili hanno infatti chiarito che tale disposizione descrive in dettaglio le finalità di tali attività di informazione e “ogni iniziativa che non rientri in detto ambito, indipendentemente dal fatto che sia ispirata o meno da motivi elettorali, deve intendersi adottata per finalità “estranee alla missione istituzionale dell’ente rappresentato” (Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, sentenza 645/2005), con la conseguenza che è preclusa, a tal fine, l’utilizzazione di mezzi e di risorse dell’amministrazione.

Nel caso di specie, il sindaco ha utilizzato denaro pubblico per inviare agli elettori “un ringraziamento a tutta la cittadinanza per la fiducia data” e avere “manifestato il massimo impegno per la nuova legislatura”.

Il primo cittadino ha perseguito finalità che esulano dall’ambito delle attività di comunicazione istituzionale, autorizzata dalla normativa vigente.


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