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Toscana, deliberazione n. 160 – Gare: soccorso istruttorio e pagamento sanzione pecuniaria


La Regione ha chiesto se sia obbligatorio procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 38, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006, anche qualora l’operatore economico partecipante alla gara non intenda avvalersi del soccorso istruttorio.

L’ente ha evidenziato che l’Anac, nella determinazione n. 1/2015, concernente “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, afferma che “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio”.

Tale lettura, come ribadito dall’Autorità nel comunicato del 25 marzo 2015, è “doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese” sia per rispettare i principi contenuti nella nuova direttiva 2014/24/UE che prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati, senza il pagamento di alcuna sanzione.

Tale impostazione, oltre a non corrispondere al dato letterale della norma, si pone in netto contrasto con la posizione espressa dal Procuratore Generale della Corte dei Conti che, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, ha avuto modo di affermare che “la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare”.

E, peraltro, che “il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile”.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 160/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, in quanto non rientrante nelle attribuzioni relative all’attività consultiva.

Stante la discordanza tra le interpretazioni provenienti da varie fonti, sarebbe opportuna una circolare chiarificatrice della norma.

 


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