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Pubblicazione dei nominativi degli amministratori per omessa comunicazione dei dati


Con un comunicato del 25 maggio 2015, il Presidente dell’ANAC ha reso noto che in attuazione dell’articolo 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati i nominativi dei soggetti i cui dati non siano stati pubblicati ai sensi dell’art. 14 del decreto stesso.

La pubblicazione dei nominativi, quale sanzione reputazionale, può avvenire nel caso in cui la pubblicazione non sia stata possibile per la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati e non, evidentemente, quando essa dipenda da fatti organizzativi interni all’amministrazione.

In tal senso, si rende necessario un coordinamento tra la suddetta sanzione e quanto previsto dall’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 relativo alle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da parte degli interessati.

Sulla base del nuovo procedimento sanzionatorio, regolato con la recente delibera 10/2015, spetta ora direttamente all’ANAC contestare la violazione, ai fini dell’irrogazione in misura ridotta della sanzione, al soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati per la pubblicazione.

Contestazione che viene effettuata dopo gli accertamenti, svolti anche tramite il Responsabile della trasparenza dell’ente interessato, dal quale rilevano le motivazioni delle mancata pubblicazione eventualmente dipendente dall’omessa comunicazione dei dati.

Solo a seguito della contestazione, che presuppone naturalmente la mancata pubblicazione dei dati sul sito dell’ente interessato, si configura la fattispecie che può dare luogo, nel rispetto e in coerenza con i principi della tutela della riservatezza, alla pubblicazione dei nominativi ai sensi dell’articolo 45.

 

 


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