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Appalti: illegittimo sospendere i lavori per esigenze turistiche


La stazione appaltante non può sospendere i lavori di costruzione di un’opera pubblica al fine di non intralciare l’attività turistica e la balneazione nel periodo estivo.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10076 del 18 maggio 2015.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva ordinato la sospensione dei lavori di costruzione di una fognatura al fine di salvaguardare l’attività turistica del luogo, che sarebbe stata pregiudicata dai lavori in corso nel periodo estivo.

Come ribadito dalla Cassazione, l’esecuzione di un appalto può essere sospesa solo se ricorrano ragioni di pubblico interesse o necessità, ovvero esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall’amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza.

In particolare, non può riconoscersi il carattere della imprevedibilità, all’attività turistica e balneare, che ricorre sistematicamente ed in periodi dell’anno ben individuati.

La Corte ha dunque accolto il ricorso proposto dalla società, in quanto tale circostanza doveva essere valutata dalla stazione appaltante, prima dell’indizione della gara, nella predisposizione del crono programma dei lavori.

 


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