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Molise, deliberazione n. 86 – Versamento oneri contributivi amministratore locale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare sulla possibilità di procedere al versamento dei contributi previdenziali in favore dell’amministratore-lavoratore autonomo che non abbia sospeso l’attività lavorativa in costanza di espletamento del mandato amministrativo.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 86/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio, hanno ribadito che è l’esclusività dell’incarico a giustificare causalmente l’attribuzione del pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale.

Pertanto, l’ente locale è tenuto al versamento degli oneri contributivi in favore del lavoratore autonomo che ricopre il ruolo di amministratore locale esclusivamente nell’ipotesi in cui questo, avendo sospeso l’esercizio della propria attività privatistica, espleti la funzione pubblica in via del tutto esclusiva.

Solo in tal caso, infatti, pare giustificato il sostegno riconosciuto dall’ordinamento, in considerazione della particolare gravosità ed importanza dell’impegno assunto.

 

 


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